Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 18/12/1981 Ud. (dep. 18/03/1982) Rv. 152852 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO PREVISTO PER IL CONTROLLO SULLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA PREVISTA PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO PREVISTO PER IL CONTROLLO SULLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA PREVISTA PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - EFFETTI.*
L'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 per i reati concernenti le armi prevede il giudizio direttissimo in deroga a quanto previsto dall'art. 502 cod. proc. pen., nel senso che tale giudizio è svincolato dalla osservanza delle condizioni che legittimano il giudizio direttissimo ordinario e cioè dall'arresto in flagranza, dalle eventuali indagini, dal sommario interrogatorio e dal termine di presentazione. Ne consegue che la omissione delle suddette condizioni non determina la nullità dell'instaurato procedimento. (V. Mass. N. 134484 anno 1976; mass. 130386 anno 1977; mass. N. 133491 anno 1976; mass. N. 151428 anno 1981 e giurisprudenza ivi citata, sulla prima parte della massima; esplicita sulla seconda mass. N. 137618 anno 1978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)