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Sez. 1, Sentenza n. 3966 del 27/02/2004 (Rv. 570606 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo legge n. 219/1981 - Proroga termini disposta dall'art. 9 D.Lgs. n. 354/1999 - Legittimità o illegittimità dell'occupazione - Irrilevanza - Pendenza del procedimento espropriativo - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570606-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

In tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art. 9 D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza (nella specie, rilevava il prolungamento a sei mesi del termine entro cui il decreto autorizzativo doveva essere eseguito), prescinde, per un verso, dalla legittimità od illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, ma, per altro verso, riguarda esclusivamente i procedimenti espropriativi in corso alla stessa data; ne deriva che tale norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la "ratio" dichiarata della norma - sia conseguibile in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)