diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10954 del 09/12/1996 (Rv. 501140 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA | Art. 3, legge n. 218 del 1995 - Portata - Sostituzione del criterio della nazionalità con quello del domicilio - Sussistenza - Norme sulla competenza interna, in particolare art. 18 cod. proc. civ. - Applicabilità allo straniero.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501140-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA

In ordine ai limiti della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero, il criterio speciale fissato dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 - il quale, in vigore dall'1 settembre 1995, abrogando gli artt. 2, 3, 4 cod. proc. civ., ha generalizzato la regola che sostituisce il criterio della nazionalità con quello del domicilio, prevedendo, nell'ipotesi di controversie che non rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1986, che la giurisdizione italiana sussiste anche in base alle regole stabilite per la competenza territoriale interna - consente l'applicabilità allo straniero di tutte le norme sulla competenza interna, con assoluta parificazione del cittadino e dello straniero. In particolare, il richiamo alle regole della competenza per territorio implica l'integrale applicazione allo straniero dell'art. 18 cod. proc. civ., anche dove prevede che un soggetto può essere convenuto innanzi al giudice del luogo dove risiede l'attore, allorquando il convenuto non abbia la residenza né il domicilio nel territorio della Repubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)