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Sez. U, Sentenza n. 309 del 27/05/1999 (Rv. 526747 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA | Disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - Criteri di radicazione della giurisdizione italiana - Esistenza del domicilio del convenuto in Italia - Idoneità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526747-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA

Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del cod. civ., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi (nella specie, sulla base di tale principio, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione italiana, con riferimento ad un'azione proposta, dal Ministero dell'Interno, quale autorità intermediaria designata, ai sensi della Convenzione Internazionale di New York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento all'estero delle obbligazioni alimentari, per sentir dichiarare efficace nell'ordinamento italiano una sentenza svedese passata in cosa giudicata, di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento di una figlia, nei riguardi di un convenuto, il quale, essendo cittadino della Repubblica di San Marino ed in essa residente, svolgeva, tuttavia, in Italia una propria attività commerciale e non aveva contestato d'essere domiciliato nel luogo del suo svolgimento, ma si era limitato a negare la giurisdizione del giudice italiano soltanto per il fatto di non avere cittadinanza e residenza italiane).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Tratt. Internaz. 20/06/1956, Legge 23/03/1958 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)