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Sez. 1, Sentenza n. 432 del 12/02/1973 (Rv. 362423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCIETA - DIVERSITA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI QUEST'ULTIMO LUOGO - TRASFERIMENTO NOMINALE DELLA SEDE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCIETA - DIVERSITA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI QUEST'ULTIMO LUOGO - TRASFERIMENTO NOMINALE DELLA SEDE - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui la Sede legale della societa non coincide con la Sede effettiva, e il tribunale del luogo ove si trova quest'ultima competente a dichiarare il fallimento della societa stessa. Quando, percio, una societa trasferisca nominalmente la propria Sede, senza che a cio corrisponda di fatto alcun mutamento della Sede effettiva dell'impresa, competente a dichiararne il fallimento rimane il tribunale della Sede originaria. (V 1207/71, mass n 351362).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)