Sez. 2, Sentenza n. 1207 del 24/04/1971 (Rv. 351362 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DEL GIUDICE DELLA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA - LIMITI - DIVERSA SEDE EFFETTIVA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DEL GIUDICE DELLA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA - LIMITI - DIVERSA SEDE EFFETTIVA.*
La Competenza a conoscere del fallimento, e a dichiararlo, spetta di regola al giudice del luogo ove si trova la Sede legale della società spetta invece al giudice di altro luogo solo se si dimostra che l'impresa ha altrove la Sede effettiva. Il criterio della Sede legale non viene meno solo perche manchi del tutto l'attivita concreta dell'impresa, ma solo in quanto se ne individui una Sede effettiva diversa. (V 3669'69, mass n 343909' 2185'69, mass n 341511).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)