Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 03/06/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208697 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Presentazione di istanza di rilascio di concessione in sanatoria - Soggetti legittimati - Individuazione - Autonoma domanda di oblazione e versamento delle somme dovute - Necessità per l'estinzione dei reati - Istanza presentata dal comproprietario - Effetti - Fattispecie: istanza presentata dai figli dell'imputato.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di condono edilizio, a mente del combinato disposto dell'art.38 comma quinto e dell'art.6 Legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39 comma 6 Legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute. Soltanto l'istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estende i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti su indicati deve proporre autonoma istanza. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato deduceva che il processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata presentata istanza di condono edilizio e versato quanto dovuto, la S.C. ha osservato che le domande per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente all'immobile abusivo erano state presentate dai figli dell'imputato medesimo e dalla documentazione in atti prodotta non era dato conoscere a che titolo essi le avevano proposte; che, anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile - o il suolo in cui questo era stato edificato - in donazione dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la prova che tutti fossero comproprietari del manufatto abusivo).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)