diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11624 del 04/11/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209707 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art.38 della legge n.47 del 1985 - Obbligatorietà - Insussistenza - Potere del giudice di delibazione dell'istanza - Conseguenze sulla prescrizione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209707-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In materia edilizia, l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n.47, nello statuire che la presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione del versamento della prima rata d'oblazione, sospende il procedimento, non sottrae al giudice il potere-dovere di delibazione dell'istanza stessa. Tale controllo non richiede l'uso di formule sacramentali o la pronuncia di apposita ordinanza, ben potendo il relativo provvedimento di rigetto essere contenuto nella sentenza. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudice disattenda in modo motivato e corretto la richiesta di sospensione, pronunciando sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio, nel periodo di prescrizione va computata soltanto la sospensione obbligatoria di cui all'art. 44 l.47/85, e non anche quella di cui all'art. 38 della medesima.(Nella fattispecie è stata ritenuta prescritta la contravvenzione di cui alla l.2 febbraio 1974, n.64 in quanto esclusa con sentenza dal pretore, e successivamente confermata, la sospensione del processo poiché la domanda di condono era stata presentata dal figlio dell'imputato, privo di legittimazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)