Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 09/11/2011 (Rv. 619984 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Dichiarazioni integrative per il condono ex d.l. n. 429 del 1982 - Liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria - Iscrizione a ruolo e consegna del ruolo all'Intendente di finanza entro il termine quinquennale di decadenza - Necessità - Notifica entro il predetto termine anche della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516), liquidate dall'Ufficio con le modalità stabilite dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'Intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, debba essere effettuata al contribuente anche la notifica della cartella esattoriale entro il termine quinquennale predetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 lett. BI CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)