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Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 20/03/1987 (Rv. 451876 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE RELATIVO A QUESTIONI DI FATTO ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - DEDUCIBILITÀ DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO COME "ERROR IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DELLA SUPREMA CORTE - ESAME DELLA DECISIONE IMPUGNATA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO E DEGLI ATTI DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451876-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE RELATIVO A QUESTIONI DI FATTO ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - DEDUCIBILITÀ DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO COME "ERROR IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DELLA SUPREMA CORTE - ESAME DELLA DECISIONE IMPUGNATA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO E DEGLI ATTI DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*

Il vizio di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado, relativo a questioni di fatto attinenti alla valutazione estimativa si concreta in una violazione di legge ed è deducibile innanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come "error in procedendo", che sostanzia un'impugnazione puramente rescindente, in quanto il riconoscimento di tale vizio comporta l'annullamento della decisione con rinvio ad altra Sezione di quella commissione. Conseguentemente, la Corte di Cassazione, se viene investita del controllo dei suddetti poteri rescindenti, deve necessariamente prendere in esame non solo la sentenza della Corte d'appello, ma anche la decisione impugnata innanzi alla stessa, nonché gli altri Atti del processo, nell'Esercizio dei poteri che competono alla suprema Corte in tema di errori "in procedendo". (V 4453/86, mass n 447205; (V 3022/83, mass n 427944; (V 12643/83, mass n 427527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)