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Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 02/05/1983 (Rv. 427944 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DI LEGGI SOSTANZIALI O PROCESSUALI E DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE A TALI ULTIME QUESTIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427944-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DI LEGGI SOSTANZIALI O PROCESSUALI E DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE A TALI ULTIME QUESTIONI - AMMISSIBILITÀ.*

Con il ricorso alla commissione tributaria centrale, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, è proponibile ogni questione di diritto o di fatto, con la sola esclusione di quelle di fatto attinenti a mera valutazione estimativa (od alla misura delle pene pecuniarie). Anche per tali ultime, il suddetto ricorso resta esperibile per denunciare la violazione di leggi sostanziali o processuali, e, quindi, anche il vizio di motivazione, la cui eventuale sussistenza, implicando la necessità di una nuova stima esorbitante dai poteri della commissione centrale, comporta l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della commissione di secondo grado. (V 6678/81, mass n 417547; (V 137/81, mass n 410536; (V 1307/80, mass n 404820).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)