Sez. U, Sentenza n. 4186 del 27/06/1981 (Rv. 414854 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - ATTO DI TRANSAZIONE CONTENENTE LA RINUNCIA AL RICORSO E L'ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA STESSA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE - PRODUCIBILITA - EFFETTI - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTO DIFETTO D'INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - ATTO DI TRANSAZIONE CONTENENTE LA RINUNCIA AL RICORSO E L'ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA STESSA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE - PRODUCIBILITA - EFFETTI - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTO DIFETTO D'INTERESSE.*
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione e l'accettazione della rinuncia stessa, non sia idoneo a determinare l'Estinzione del processo ai sensi degli artt 390 e 391 cod proc civ (nella specie, perche non sottoscritto anche dal difensore del rinunciante), puo essere prodotto a norma dell'art 372 cod proc civ, trattandosi di documento che comporta l'improcedibilita del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse. (V 3229/80, mass n 407022; (V 2107/80, mass n 405762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)