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Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 01/04/1980 (Rv. 405762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*

L'atto di transazione con il quale le parti definiscono e risolvono tutte le questioni relative al processo, compresa - ai fini dello art 68 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 - quella concernente il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese agli avvocati ed ai procuratori, puo essere prodotto nel giudizio di Cassazione, ai sensi dell'art 372 cod proc civ, e, facendo venir meno ogni interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio, comporta l'improcedibilita del ricorso. (V 5144/77, mass n 388763; (V 3023/75, mass n 377114; (V 3403/73, mass n 367364; (V 1689/73, mass n 364605); (Conf 750/70, mass n 346022).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)