Sez. L, Sentenza n. 6147 del 06/12/1985 (Rv. 443283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - ATTO DI TRANSAZIONE NON SOTTOSCRITTO ANCHE DAL DIFENSORE DEL RICORRENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INIDONEITÀ - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - ATTO DI TRANSAZIONE NON SOTTOSCRITTO ANCHE DAL DIFENSORE DEL RICORRENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INIDONEITÀ - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'Estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. (nella specie perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità), è atto idoneo a comportare l'improcedibilità del ricorso per Cassazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto d'interesse a proseguire il processo. (Conf 4186/81, mass n 414854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)