Sez. 1, Sentenza n. 9862 del 28/04/2006 (Rv. 588783 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Errore di fatto nella individuazione dei terreni - Rilevanza - Esclusione - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, la richiesta di aiuti collegati al ritiro dalla produzione di terreni seminativi postula la presentazione di una dettagliata domanda che individui con esattezza le superfici idonee alla coltivazione cui si riferisce il progetto di dismissione. Pertanto, colui che consegue il predetto beneficio previsto da norme comunitarie, avendo indicato in domanda terreni seminativi in realtà ancora messi a coltura, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concretizzando la sua non veritiera affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa richiesto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 ed essendo irrilevanti l'errore di fatto nella individuazione dei terreni - dovuto quantomeno a negligenza poiché evitabile con i controlli e l'ausilio di terzi - e la eventuale maggiore estensione della superficie effettivamente ritirata dalla produzione rispetto a quella indicata in domanda, per cui il richiedente avrebbe avuto in concreto diritto a contributi di maggiore importo.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)