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Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 04/03/2005 (Rv. 579679 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579679-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

La richiesta d'aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata preventivamente constatata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando, contrariamente alla realtà, la sussistenza, in concreto, di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concretizzando la sua non veritiera affermazione di per sè l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)