Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003 (Rv. 566942 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Disparità economica tra le parti - Non disponibilità, da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, di adeguati redditi propri - Adeguatezza del reddito - Nozione - Valutazione - Riferimento alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio - Necessità - Fondamento - Assegno di mantenimento - Determinazione del <quantum> - Elementi apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito del soggetto onerato.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del "quantum" dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)