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Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 (Rv. 577805 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Disparità economica tra le parti - Non disponibilità, da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, di adeguati redditi propri - Adeguatezza del reddito - Nozione - Valutazione - Riferimento alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio - Necessità - Fondamento - Assegno di mantenimento - Quantificazione - Elementi valutabili - Tenore di vita - Nozione.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577805-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)