Sez. 1, Sentenza n. 6712 del 30/03/2005 (Rv. 580919 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Disparità economica tra le parti - Non disponibilità, di adeguati redditi propri - Determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento - Elementi apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito del soggetto onerato - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'art. 156, primo comma, cod. civ., attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Tuttavia, poichè non sempre è possibile il conseguimento di un tale risultato, avuto riguardo all'aumento delle spese fisse dei coniugi conseguente alla separazione, soccorre il secondo comma dell'art. 156 cod.civ., il quale stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato". Le "circostanze" da considerare, ai sensi della citata disposizione, unitamente ai redditi del coniuge, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, consistono in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado che, nel procedere alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie separata dell'onerato, aveva considerato espressione di capacità economica della donna sia quanto a quel titolo ricevuto dal marito, sia gli aiuti economici corrispostile in via del tutto precaria dal figlio e da un conoscente, ritenuti dalla Corte inidonei ad influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessata, e non aveva invece valutato le effettive condizioni economiche della stessa, nè tenuto conto del pregiudizio economico derivante alla donna dalla perdita, a seguito della disposta revoca dell'assegnazione, del godimento e dell'uso della casa coniugale, con conseguente necessità da parte della stessa di sopperire diversamente alle proprie esigenze abitative.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)