Sez. L, Sentenza n. 24119 del 27/07/2026 (Rv. 679633-01)
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE | Personale addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Disciplina dei rapporti di lavoro - Principio dell'indisponibilità della ripetizione dell'indebito
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE
oggettivo - Operatività - Conseguenze - Contratto integrativo regionale di lavoro - Corresponsione di arretrati dovuti in base al c.c.n.l. - Clausola di non recuperabilità - Interpretazioni ammissibili.
Il principio generale per il quale la P.A. ha il diritto ed il dovere, per ragioni di ordine pubblico, di ripetere l'indebito oggettivo senza poterne disporre nemmeno in via negoziale, opera anche con riferimento alla disciplina dei rapporti lavorativi tra Regione Sicilia e personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, sicché clausole di contrattazione collettiva integrativa che prevedono la non recuperabilità di incrementi retributivi non dovuti non possono che ritenersi nulle, salvo che si interpretino, con valutazione riservata al giudice del merito, come volte a regolare per via negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale.
Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 45 ter, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 49, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)