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Sez. L, Sentenza n. 17384 del 17/11/2003 (Rv. 568233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Per riduzione di personale - Art. 24 legge n. 222 del 1991 - Applicazione alle imprese occupanti più di quindici dipendenti - Criteri di computo di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge per il ricorso alla c.i.g., richiamati dall'art. 4 della stessa legge per il licenziamento collettivo "post" mobilità - Applicazione analogica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

I licenziamenti per riduzione di personale di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 sono applicabili alle sole imprese che occupino più di quindici dipendenti. Nel relativo computo non si può applicare in via analogica il criterio indicato dal primo comma dell'art. 1 della stessa legge - richiamato dall'art. 4 con riferimento alla valutazione del livello dimensionale dell'azienda previsto per i licenziamenti collettivi "post" mobilità' - , che, ai diversi fini dell'intervento della cassa integrazione guadagni, prevede la inclusione nell'organico aziendale degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, non versandosi nella situazione di mancanza di una norma di legge atta a regolare direttamente la materia e non trattandosi pertanto di integrare una lacuna dell'ordinamento, in quanto la regolamentazione del licenziamento per riduzione di personale contenuta nella legge n. 223 del 1991 è autosufficiente, e rispetto ad essa la disciplina sancita per il licenziamento preceduto da c.i.g. dalla stessa legge ha carattere eccezionale, prevista esclusivamente per tale tipo di recesso.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)