Sez. L, Sentenza n. 1465 del 21/01/2011 (Rv. 616034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Cessazione dell'attività d'impresa - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991 - Art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Interpretazione - Requisito dimensionale dell'impresa - Determinazione - Riferimento al momento di cessazione dell'attività e dei licenziamenti - Esclusione - Riferimento all'ultimo semestre antecedente - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamenti collettivi per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 - a cui rinvia il comma 2 della stessa norma - nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato nel senso che il predetto requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto espressamente stabilito dall'art. 1, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991 ai fini dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Ne consegue che la suddetta disciplina è applicabile, con attribuzione ai lavoratori licenziati del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità e percezione della relativa indennità, anche all'impresa che, al momento dei licenziamenti, abbia un numero di dipendenti inferiore a sedici, ma che nei mesi precedenti abbia compensato tale carenza superando il limite dimensionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)