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Sez. U, Sentenza n. 943 del 08/03/1977 (Rv. 384561 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA ACCUSA - INCERTEZZA SUI FATTI CONTESTATI - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384561-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA ACCUSA - INCERTEZZA SUI FATTI CONTESTATI - NULLITA - CONDIZIONI.*

La natura dell'illecito disciplinare di cui all'art 18 del RDL 31 maggio 1946, n 511 (cosiddetta legge sulle guarentigie dei magistrati), in considerazione dell'opportunita, ravvisata dallo ordinamento, di rimetterne la configurazione alla sensibilita deontologica dell'ordine giudiziario in via di normazione spontanea, esige per contrappeso, per recupero dell'esigenza di difesa, che l'adeguatezza della contestazione dell'accusa e la piena corrispondenza fra la detta contestazione e la sentenza siano valutate con particolare rigore. Conseguentemente la contestazione della accusa, non solo e nulla quando vi sia incertezza assoluta sui fatti che ne sono oggetto - e sempre che l'incertezza cada su elementi essenziali e, in particolare, sulla materialita dei fatti addebitati - ma puo apparire inadeguata nel caso che lasci incertezza, perche l'essenza dei fatti non e in essa colta con riferimento alla specifica natura della condotta addebitata come lesiva del prestigio dell'ordine giudiziario ed alla specifica lesione di questo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)