Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 13/03/2013 (Rv. 625836 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI | Società con azioni quotate in borsa - Recesso del socio - Rimborso - Determinazione - Periodo di riferimento - Semestre anteriore alla deliberazione che legittima il recesso.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI
Il diritto di rimborso spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003), da una società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione che legittima il recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)