Sez. 1, Sentenza n. 17012 del 26/08/2004 (Rv. 576265 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI | Recesso del socio di società con azioni quotate in borsa - Periodo di riferimento della quotazione ai fini del rimborso - Determinazione - Semestre anteriore alla deliberazione che legittima il recesso - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI
Il diritto di rimborso delle azioni spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., è rigorosamente ancorato (nel vigore della norma nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare che legittima il recesso, con la conseguenza che pretese variazioni di misura del possesso azionario del socio receduto, asseritamente verificatesi in un momento successivo al periodo compreso in quel semestre, non possono entrare nel calcolo del rimborso spettante, e ciò tanto più quando le ulteriori azioni delle quali il socio sarebbe divenuto titolare in un momento successivo siano di nuova emissione, derivando da un'operazione di aumento del capitale sociale. (Nella fattispecie si trattava di deliberazione di aumento gratuito del capitale seguita a deliberazione di modifica dell'oggetto sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)