Sez. 3, Sentenza n. 3560 del 23/05/1988 (Rv. 458876 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - DISCIPLINA TRANSITORIA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTRATTO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI DALLA DATA DELLA LORO STIPULAZIONE O DA QUELLA DELL'ULTIMO RINNOVO - PORTATA - LIMITI.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - DISCIPLINA TRANSITORIA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTRATTO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI DALLA DATA DELLA LORO STIPULAZIONE O DA QUELLA DELL'ULTIMO RINNOVO - PORTATA - LIMITI.*
Con riguardo alla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la disposizione dell'art. 65 della legge n. 392 del 1978 - stabilendo che i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge devono avere una durata non inferiore a quattro anni dalla data della loro stipulazione o da quella dell'ultimo rinnovo - trova applicazione per qualsiasi vicenda di ultrattività del contratto ascrivibile alla volontà delle parti, senza distinzione fra proroga del contratto per effetto di clausola di tacita riconduzione e rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., con l'unico limite della detrazione del tempo già trascorso. (V 3187/81, mass n 413761; (V 1784/75, mass n 375444).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)