Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 07/05/1975 (Rv. 375444 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PATTUIZIONE DI TACITA RINNOVAZIONE - MANCANZA DI DISDETTA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PATTUIZIONE DI TACITA RINNOVAZIONE - MANCANZA DI DISDETTA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA.*
Se, in un contratto di locazione o di affitto a tempo determinato le parti abbiano pattuito la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza stabilita, qualora sia mancata la tempestiva disdetta, continua a restare in vita (e, cioe, viene prorogato) per il tempo stabilito dalle parti il rapporto originario, il quale, percio, anche per l'ulteriore periodo, trova la sua origine nel contratto originario ed e da questo disciplinato. (Conf 2433/71, mass n 353399; V 2502/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1630
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)