Sez. L, Sentenza n. 3764 del 29/03/1995 (Rv. 491533 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Mancata allegazione all'originale dell'atto - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio - è offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)