Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 25/11/1976 (Rv. 383171 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - GIUDIZIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 N 2 LETTERA B DELLA LEGGE DIVORZISTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - GIUDIZIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 N 2 LETTERA B DELLA LEGGE DIVORZISTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita costituzionale dell'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, che prevede lo scioglimento del matrimonio in seguito a separazione giudiziale, consensuale o (transitoriamente) di fatto, in relazione agli artt 2 e 29 Costituzione, posto che l'accertamento del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, demandato al giudice, non e l'effetto automatico di un atto di volonta degli sposi, onde non puo discorrersi di scioglimento del matrimonio per mutuo dissenso, mentre la temporanea Rilevanza, accanto alle separazioni giudiziali e consensuali, anche delle separazioni di fatto, non realizza una discriminazione tra i cittadini, ma tende a garantire che l'introduzione del divorzio non produca, nei primi anni di applicazione della nuova legge, effetti di ingiustizia e di disuguaglianza.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)