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Sez. 1, Sentenza n. 4921 del 28/10/1978 (Rv. 394635 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394635-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale ricollega la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio a situazioni obiettive, il cui accertamento e rimesso al giudice, senza introdurre alcuna disparita di trattamento dei coniugi, ne lesione di diritti inviolabili della persona, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2 e 3 della Costituzione. (V 2085/77, mass n 385812; (V 1215/77, mass n 384885; (V 4450/76, mass n 383171).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)