diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4519 del 21/10/1977 (Rv. 388124 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - SEPARAZIONE PER VOLONTA DI UNO SOLO DEI CONIUGI - CONFIGURABILITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 29 COST - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388124-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - SEPARAZIONE PER VOLONTA DI UNO SOLO DEI CONIUGI - CONFIGURABILITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 29 COST - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La 'separazione di fattò, che l'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898 prevede quale causa giustificativa della pronuncia di scioglimento del matrimonio, ricorre non soltanto nell'ipotesi di separazione consensuale non omologata, o di separazione giudiziale non sfociata in una sentenza definitiva, ma anche nel caso in cui la certa ed obiettiva frattura della comunione materiale e spirituale dei coniugi sia ricollegabile alla volonta di uno solo dei coniugi, portata a conoscenza dell'altro coniuge, o, comunque, evidenziatasi in un comportamento non equivoco. Detta norma, cosi interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3 e 29 della Costituzione, sotto il profilo che determinerebbe disparita di trattamento, ai fini dell'ammissibilita del divorzio, ed introdurrebbe un'ipotesi di unilaterale 'ripudiò del coniuge, in quanto, anche nel caso di pregressa separazione di fatto, lo scioglimento del matrimonio deriva esclusivamente dalla pronuncia del giudice, il quale accerti la definitiva frattura del consorzio familiare, e si pone in relazione a circostanze obiettivamente predeterminate dalla legge. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che il ricovero e la permanenza di uno dei coniugi, in ospedale psichiatrico, determinasse uno stato di separazione di fatto, al fine indicato, dal momento in cui l'altro coniuge aveva esternato la chiara volonta di non ristabilire la comunione familiare, tornando a casa dai propri genitori, mentre rimaneva irrilevante che avesse mantenuto saltuari rapporti di cortesia e cura di affari economici, in relazione all'intervenuta sua nomina a tutore dell'infermo). (V 4450/76, mass n 383171; (V 2980/76, mass n 381744; (V 4178/75, mass n 378523).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)