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Sez. 1, Sentenza n. 639 del 27/02/1976 (Rv. 379287 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - CONFERIMENTI IN NATURA - CONTRATTO COMMUTATIVO - SPROPORZIONE ULTRA DIMIDIUM TRA CONFERIMENTI ED AZIONI - AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONSEGUENZE - RESTITUZIONE DEI BENI - RIDUZIONE DEL CAPITALE.*
Stato
decisa il 1976-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379287-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - CONFERIMENTI IN NATURA - CONTRATTO COMMUTATIVO - SPROPORZIONE ULTRA DIMIDIUM TRA CONFERIMENTI ED AZIONI - AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONSEGUENZE - RESTITUZIONE DEI BENI - RIDUZIONE DEL CAPITALE.*

Il contratto con il quale, ai sensi dell'art 2440 cod civ, il socio di una societa per azioni effettua conferimenti in natura in favore della societa medesima, per la sottoscrizione di nuove azioni in Sede di aumento del capitale, ha natura commutativa, in quanto i conferimenti costituiscono corrispettivo delle nuove azioni di cui il socio diventa titolare. Ne consegue che, qualora fra il valore dei conferimenti e quello nominale delle azioni si verifichi sproporzione ultra dimidium, va riconosciuta in favore del socio, nel concorso delle altre condizioni di cui all'art 1448 cod civ, l'Azione generale di rescissione del contratto per lesione. Lo accoglimento di detta Azione, peraltro, non e tale da incidere sulla esistenza della societa, e, quindi, non puo configurare violazione del principio della tassativita delle ipotesi di nullita dell'atto costitutivo della societa dopo l'iscrizione nel registro delle imprese (art 2332 cod civ, nel nuovo testo risultante dall'art 3 del DPR 29 dicembre 1969 n 1127), ma comporta soltanto l'Obbligo della societa stessa di restituire i beni conferitile, con una parallela riduzione del capitale sociale, nei limiti del valore delle azioni assegnate in corrispettivo, e salva la facolta di ridurre ad equita il rapporto, attraverso un conguaglio pecuniario, o l'assegnazione gratuita di altre azioni, previo corrispondente aumento del capitale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2439, Cod. Civ. art. 2440, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)