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Sez. 3, Sentenza n. 12556 del 12/11/1999 (Rv. 531060 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Immobile locato prima del pignoramento - Scadenza della locazione in corso di procedura esecutiva - Azione per danni da ritardata restituzione e pagamento penale - Legittimazione del custode - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531060-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

Sottoposto a pignoramento un immobile che era stato già dato in locazione, sopravvenuta la scadenza del contratto mentre è in corso il processo d'esecuzione e mancata la tempestiva riconsegna, il custode dell'immobile stesso è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno da ritardata restituzione, nonché la penale al riguardo stabilita nel contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)