Sez. 3, Sentenza n. 12556 del 12/11/1999 (Rv. 531060 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Immobile locato prima del pignoramento - Scadenza della locazione in corso di procedura esecutiva - Azione per danni da ritardata restituzione e pagamento penale - Legittimazione del custode - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE
Sottoposto a pignoramento un immobile che era stato già dato in locazione, sopravvenuta la scadenza del contratto mentre è in corso il processo d'esecuzione e mancata la tempestiva riconsegna, il custode dell'immobile stesso è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno da ritardata restituzione, nonché la penale al riguardo stabilita nel contratto di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)