Sez. 2, Sentenza n. 724 del 06/02/1989 (Rv. 461764 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - IDONEITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - IDONEITÀ.*
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e pertanto la notifica del ricorso e pedissequo decreto del Presidente del tribunale determinano, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione - che dura fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente - rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato nella prospettiva della successiva istaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere. (fattispecie in tema di prescrizione, ex art. 1495 cod. civ., dell'Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta). (Conf 1384/81, mass n 412016; (Conf 3755/79, mass n 400192).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)