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Sez. 2, Sentenza n. 724 del 06/02/1989 (Rv. 461764 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461764-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - IDONEITÀ.*

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e pertanto la notifica del ricorso e pedissequo decreto del Presidente del tribunale determinano, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione - che dura fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente - rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato nella prospettiva della successiva istaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere. (fattispecie in tema di prescrizione, ex art. 1495 cod. civ., dell'Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta). (Conf 1384/81, mass n 412016; (Conf 3755/79, mass n 400192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)