Sez. L, Sentenza n. 472 del 02/02/1978 (Rv. 389767 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA PER MAGGIORI SPESE DI VITTO CORRISPOSTA ALL'INSTALLATORE DI TELEFONI PER L'IMPOSSIBILITA DI RIENTRO A CASA PER IL PASTO DI MEZZOGIORNO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE PER FERIE, FESTIVITA, GRATIFICHE, MALATTIA E INFORTUNIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA PER MAGGIORI SPESE DI VITTO CORRISPOSTA ALL'INSTALLATORE DI TELEFONI PER L'IMPOSSIBILITA DI RIENTRO A CASA PER IL PASTO DI MEZZOGIORNO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE PER FERIE, FESTIVITA, GRATIFICHE, MALATTIA E INFORTUNIO.*
L'indennita giornaliera corrisposta, per accordo aziendale, per le maggiori spese di vitto dei lavoratori, che per l'installazione di apparecchi (telefonici) entro il centro urbano non possono rientrare in casa per il pasto meridiano, ha natura retributiva ancorche qualificata come 'rimborso spesè, in quanto corrisposta ai lavoratori in cambio delle loro prestazioni e per il soddisfacimento delle loro necessita vitali, e percio dev'essere calcolata ai fini delle spettanze per ferie, festivita, gratifiche natalizie, malattia e infortunio. (V 4015/76, mass n 382676; (V 1488/74, mass n 369598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)