Sez. L, Sentenza n. 1488 del 17/05/1974 (Rv. 369598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - ESTREMI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - ESTREMI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Il concetto di indennita di rimborso spese che ai sensi dell'art 21 21 cod civ, va esclusa dal calcolo della retribuzione, implica l'esistenza di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavoro, mentre se l'erogazione avviene obbligatoriamente e con carattere di determinatezza, per soddisfare con continuita ed a titolo remunerativo un'esigenza del lavoratore, che attiene agli obblighi impliciti della prestazione cui egli e contrattualmente tenuto, deve parlarsi non di rimborso, ma di compenso retributivo. (Conf 2570'71, mass n 353644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)