Sez. 1, Sentenza n. 2289 del 09/11/1970 (Rv. 348467 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito circa la influenza e la Rilevanza, ai fini della decisione, dei fatti dedotti dalle parti come oggetto di prova o di accertamento giudiziale, e insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, come e del pari insindacabile lo apprezzamento, da parte dello stesso giudice, del materiale probatorio acquisito. (Conf 3787'69, mass n 344078).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)