diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4078 del 06/12/1974 (Rv. 372694 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA - POSSIBILI OCCUPAZIONI NON USURANTI - INFLUENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372694-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA - POSSIBILI OCCUPAZIONI NON USURANTI - INFLUENZA.*

La capacita di guadagno, ai fini del riconoscimento, o meno, del diritto dell'assicurato a conseguire la pensione di invalidita, va valutata - ove, naturalmente, sia ritenuto che le infermita o le minorazioni fisio-psichiche accertate a carico dell'assicurato stesso (considerate esse nel loro complesso unitario e globale), incidano in misura apprezzabile sulla riduzione della di lui capacita di lavoro (intesa come idoneita all'esplicazione di lavoro produttivo) - con riferimento non solo al grado di tale riduzione, ma anche in relazione all'influenza che altri fattori, sia soggettivi (quali l'eta, il sesso, le attitudini, ecc), sia oggettivi (di natura ambientale ed economico-sociale) possono esercitare, positivamente o negativamente, sulla concreta effettiva possibilita che l'assicurato infermo o minorato utilizzi, in modo proficuo, non usurante e continuativo, le sue residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato morboso fisio-psichico. (V 2186'73, mass n 365417).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)