Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 04/02/2000 (Rv. 533453 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Aggiornamento ISTAT- Potere del giudice di secondo grado - Sussistenza - Anche indipendentemente da una specifica domanda della parte.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Analogamente a quanto accade in materia di divorzio, anche indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere, anche in tema di separazione personale dei coniugi, all'aggiornamento ISTAT della misura dell'assegno per il mantenimento del coniuge e/o della prole fissato dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)