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Sez. 1, Sentenza n. 3153 del 30/03/1994 (Rv. 486017 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Indicizzazione - Obbligo del giudice di provvedere - Necessità di domanda della parte - Esclusione - Indicazione del criterio di adeguamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 1994-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486017-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

L'indicizzazione dell'assegno di divorzio è stata specificamente prevista dal legislatore (art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 10 della legge del 6 marzo 1987 n. 74) ed il giudice deve provvedere al riguardo indipendentemente da apposita domanda, ma tale potere dovere è assolto con l'indicazione del criterio di adeguamento, senza che sia necessario prevedere criteri alternativi al fine di assicurare il risultato più favorevole per il coniuge destinatario dell'assegno.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)