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Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 07/03/1984 (Rv. 433662 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AL VARIATO POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTINZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - LIMITI QUANTITATIVI PRECISATI DA UNA PARTE - RILEVANZA - ASSEGNO PER I FIGLI - CARATTERE VINCOLANTE DI DETTI LIMITI PER IL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433662-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AL VARIATO POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTINZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - LIMITI QUANTITATIVI PRECISATI DA UNA PARTE - RILEVANZA - ASSEGNO PER I FIGLI - CARATTERE VINCOLANTE DI DETTI LIMITI PER IL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Ogniqualvolta si tratta di determinare l'assegno di mantenimento di un coniuge a carico dell'altro - e quindi anche in ipotesi di separazione di fatto - al giudice di secondo grado è consentito di adeguare al variato potere di acquisto della moneta l'assegno fissato dal primo giudice, per il mantenimento del coniuge e della prole, non implicando ciò l'esame di una domanda nuova in grado di appello, ma di una pretesa già compresa nell'istanza di corresponsione di quanto dovuto per l'indicato titolo. In tale attività di adeguamento, il giudice deve procedere alla concreta Determinazione dell'assegno con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ma, mentre è vincolato al rispetto dei limiti quantitativi eventualmente precisati per quanto riguarda la quota di assegno che provvede al mantenimento del coniuge, è invece libero dagli anzidetti limiti in ordine alla parte di assegno che provvede al mantenimento dei figli minori, attesa la indisponibilità dei diritti spettanti a questi ultimi. (V 2194/83, mass n 427047; (V 51/81, mass n 410436; (V 2844/80, mass n 406586; (V 4950/78, mass n 394680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)