Sez. L, Sentenza n. 1577 del 21/02/1985 (Rv. 439561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESERCITATE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DEMANDATO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA AD INTESE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESERCITATE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DEMANDATO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA AD INTESE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - IRRILEVANZA.*
Salva la discrezionalità dell'imprenditore nell'attribuzione delle mansioni e qualifiche in conformità alle pattuizioni collettive, il diritto del singolo lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni da lui esercitate può essere fatto valere in Sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione e 13 della legge n. 300 del 1970, anche quando il conferimento della qualifica sia dalla disciplina collettiva (nella specie, art. 15 C.C.n.L. 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L.) demandato - mediante la previsione di una procedura che non viola i diritti del lavoratore e del datore di lavoro e che è consentanea al disposto del secondo comma dell'art. 2171 cod. civ. - ad intese tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori (o comitati tecnici nominati dalle medesime) e rappresentanti delle imprese datrici di lavoro. Le associazioni sindacali, infatti, esauriscono la propria funzione nella tutela degli interessi collettivi dei lavoratori e non possono, senza mandato speciale, disporre dei loro diritti individuali, come è quello all'inquadramento nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate. (V 155/80, mass n 403545; (Conf 3489/83, mass n 428378, sulla prima parte; (Conf 1140/83, mass n 425917, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)