Sez. 1, Sentenza n. 2264 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204821 - 01
Misure cautelari - In genere | Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Omessa trasmissione del provvedimento impugnato - Richiesta del giudice "ad quem" - Necessità - Allegazione di copia di esso da parte dell'interessato - Fattispecie.
Misure cautelari - In genere
Qualora il provvedimento oggetto di riesame non sia stato trasmesso al giudice competente a decidere sulla relativa istanza dalla cancelleria del giudice "a quo", il termine previsto per la decisione, a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura, decorre dal giorno in cui, a seguito di istanza del giudice "ad quem", il provvedimento stesso sia pervenuto al suo ufficio, a nulla rilevando che fosse stato già allegato in copia dall'interessato, stante il chiaro disposto di cui all'art. 100 disp. att. cod. proc. pen.. (Fattispecie in tema di sequestro). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)