Sez. 1, Sentenza n. 34544 del 29/03/2011 Cc. (dep. 23/09/2011) Rv. 250778 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Provvedimenti di sequestro - Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di cinque giorni dall'avviso previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non è applicabile la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per l'inosservanza del termine di trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente di cui al comma quinto della stessa norma, poiché l'art. 324 cod. proc. pen., pur dichiarando applicabile al procedimento di riesame della misura del sequestro l'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., non richiama il comma quinto di tale ultima disposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)