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Sez. 6, Sentenza n. 2882 del 06/10/1998 Cc. (dep. 11/12/1998) Rv. 212677 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Tribunale del riesame - Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di cinque giorni dall'avviso previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali - Applicabilità - Esclusione - Mancata osservanza del termine - Inefficacia della misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212677-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. per l'inosservanza dei termini di cui al comma quinto della stessa norma. Infatti, l'art. 324 cod. proc. pen., che riguarda il procedimento di riesame della misura del sequestro, pur dichiarando applicabili a tale procedimento i commi nono e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., non richiama il comma quinto di quest'ultima disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)