Sez. 2, Sentenza n. 2088 del 20/02/1993 (Rv. 481018 - 01)
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - A titolo universale e a titolo particolare (distinzione tra erede e legatario) | Attribuzione ad un soggetto dell'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria - Attribuzione ad altro soggetto della nuda proprietà sugli stessi beni - Potere del beneficiario dell'usufrutto di disporre dei beni senza alcuna limitazione - Istituzione di erede dello stesso - Configurabilità - Conseguente sostituzione fedecommissaria dell'altro soggetto - Attribuzione all'istituito del potere di alienare solo in caso di bisogno uno o alcuno dei detti beni - Esistenza di due legati - Configurabilità - Oggetto degli stessi.
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - A titolo universale e a titolo particolare (distinzione tra erede e legatario)
Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 cod. civ.), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all'istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto, e l'altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 692, Cod. Civ. art. 981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)