Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 18/09/1998 (Rv. 518998 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - IN GENERE | Lascito del patrimonio a onerati dell' assistenza del figlio incapace, diversi dai soggetti di cui all' art. 692 c.c.- Nullità del testamento- Esclusione- Interpretazione- Eredi i primi, legatario di usufrutto il secondo- Configurabilità- Ragioni-.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - IN GENERE
E corretta l' interpretazione di un testamento- da effettuare secondo il principio del favor - con il quale un genitore di un incapace di intendere e volere lascia alle proprie cugine il suo patrimonio a condizione che lo assistano, ancorché disponendo la loro immissione nel possesso dei beni dopo la morte di tale figlio, nel senso di un' istituzione di eredi delle predette nella nuda proprietà del patrimonio, e di un legato di usufrutto a favore dell' incapace, anziché di una sostituzione fedecommissaria- nulla perché in violazione dell' art. 692 c.c.- perché manca la doppia vocazione in ordine successivo e l' obbligo, per il figlio, di conservare e restituire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 692, Cod. Civ. art. 981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)