diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2335 del 25/01/2023 (Rv. 666733 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Sezioni specializzate in materia di impresa - Patti parasociali “atipici” - Competenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666733-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La controversia in materia di patti parasociali "atipici" rientra tra quelle devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva qualificato come patto parasociale la transazione volta a ridefinire i rapporti già regolati da un precedente accordo parasociale, poiché stabiliva un regolamento complementare rispetto a quello statutario, non essendo influente sulla causa concreta perseguita il tipo contrattuale utilizzato dalle parti).

Cod. Civ. art. 2341 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 122, Decreto Legisl. 26/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)