Sez. U, Sentenza n. 3021 del 23/11/1963 (Rv. 264651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ADITO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ADITO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nell'opposizione di terzo (art 404 cod proc civ) soprattutto quando sia in discussione un rapporto sostanziale unico, il quale non puo esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, interesse a proporre opposizione di terzo e merito sono strettamente connessi, in quanto solo l'accertata sussistenza di un diritto del terzo, incompatibile con la sentenza opposta, puo dare luogo al pregiudizio che fa sorgere l'interesse e la stessa legittimazione ad opporsi. Sicche, esauritasi, nel giudizio relativo, la fase riguardante la mera constatazione d'inefficacia della sentenza opposta nei confronti del terzo, per non essere stato questi parte nel giudizio in cui quella venne pronunciata (ammissibilita dell'opposizione) il giudice adito non puo esimersi dallo scendere nel merito per accertare anche la proponibilita dell'opposizione, cioe se essa sia fondata in base alla causa petendi fatta valere dal terzo, per poi trattare e decidere il merito stesso. Cio vale anche ove il giudice adito sia un giudice d'appello, il quale, del pari, ove ritenga ammissibile l'opposizione di terzo, deve decidere nel merito in ordine alla stessa, non essendo tale ipotesi prevista fra quelle stabilite dagli artt 353 e 354 cod proc civ, per la rimessione delle parti al primo giudice, ipotesi che hanno carattere tassativo e che non sono suscettibili di estensione a casi non contemplati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)