Sez. 3, Sentenza n. 13097 del 30/10/1998 Ud. (dep. 14/12/1998) Rv. 212429 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Normativa sulle opere in cemento armato - Reato di cui all'art. 14 legge 1086 del 1971 - Natura - Reato proprio del costruttore - Direttore dei lavori e progettista - Responsabilità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
L'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 pone l'obbligo della denuncia di inizio dei lavori, riguardanti l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, esclusivamente a carico del costruttore, il quale deve indicare nella denuncia i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori. Anche il regime sanzionatorio, in caso di inottemperanza, e previsto soltanto per il costruttore - ex art. 14 - sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 14, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)